In base ad una nuova normativa, e nello specifico all’articolo 1138 del Codice civile, non può essere impedito ad alcuno di tenere con sé un animale in casa, anche all’interno del condominio, fermo restando che tale legge non ha valore sui regolamenti già esistenti che non possono essere modificati.
I padroni degli animali, tuttavia, devono osservare delle regole ben precise per non creare fastidio agli altri condomini, indipendentemente dal fatto che si abiti in nuove costruzioni Torino o in immobili di prestigio Milano. Nello specifico, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se si tratta di razze aggressive per natura, queste dovranno portare su anche la museruola. Il cane ed il padrone possono usufruire dell’ascensore, eccezion fatta laddove sussistano delle problematiche di natura igienica. I gatti invece, possono camminare sui tetti o nel cortile.
Veniamo ora ai divieti: il cane non deve essere lasciato da solo in casa poiché, come previsto dall’articolo 672 del Codice penale che disciplina il reato di abbandono di animale, è sufficiente che il cane venga trattato male o stia spesso solo per incorrere in sanzioni.
Anche i rumori provocati dagli animali che producono fastidio agli altri condomini sono soggetti a procedimenti amministrativi, come previsto dall’articolo 659 del Codice penale che disciplina il diritto al riposo delle persone. Va da sé che chi decide di tenere con sé un animale domestico in un condominio, infine, deve prendersi cura in tutto e per tutto del rispetto dell’igiene: alcuni eventuali bisognini devono essere relegati al praticello ed altri devono essere sempre raccolti. Oltre al rispetto di queste semplici regole, sarebbe doveroso informarsi circa le norme adottate al riguardo dal proprio condominio.
I padroni degli animali, tuttavia, devono osservare delle regole ben precise per non creare fastidio agli altri condomini, indipendentemente dal fatto che si abiti in nuove costruzioni Torino o in immobili di prestigio Milano. Nello specifico, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se si tratta di razze aggressive per natura, queste dovranno portare su anche la museruola. Il cane ed il padrone possono usufruire dell’ascensore, eccezion fatta laddove sussistano delle problematiche di natura igienica. I gatti invece, possono camminare sui tetti o nel cortile.
Veniamo ora ai divieti: il cane non deve essere lasciato da solo in casa poiché, come previsto dall’articolo 672 del Codice penale che disciplina il reato di abbandono di animale, è sufficiente che il cane venga trattato male o stia spesso solo per incorrere in sanzioni.
Anche i rumori provocati dagli animali che producono fastidio agli altri condomini sono soggetti a procedimenti amministrativi, come previsto dall’articolo 659 del Codice penale che disciplina il diritto al riposo delle persone. Va da sé che chi decide di tenere con sé un animale domestico in un condominio, infine, deve prendersi cura in tutto e per tutto del rispetto dell’igiene: alcuni eventuali bisognini devono essere relegati al praticello ed altri devono essere sempre raccolti. Oltre al rispetto di queste semplici regole, sarebbe doveroso informarsi circa le norme adottate al riguardo dal proprio condominio.